Medicina del lavoro
Sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a rischi che nel tempo possono causare malattie professionali e quelli addetti a lavori per cui va verificata l’idoneità psicofisica.
Oppure chiama 095 551931 (Catania) o 06 44291413 (Roma)

- Riferimento
- D.Lgs. 81/2008, art. 41
- A carico di
- Datore di lavoro
- Quando
- Prima della mansione e poi a scadenze periodiche
Visite e giudizio di idoneità
Visita preventiva
Prima di adibire il lavoratore alla mansione, anche prima dell’assunzione, per accertare che sia idoneo al lavoro che gli viene affidato.
Visite periodiche
A scadenze periodiche, con gli esami previsti dalla legge o stabiliti dal medico competente.
Le visite le esegue il medico competente e ognuna si conclude con il giudizio di idoneità alla mansione. Quali lavoratori rientrano nell’obbligo è spiegato nella pagina Lavoratori soggetti.
Cosa verifica
La sorveglianza sanitaria tutela la salute del lavoratore ed è mirata ai rischi specifici della mansione. Gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche servono a verificare che:
- non ci siano condizioni psicofisiche che espongano il lavoratore ad ammalarsi svolgendo la propria attività
- non ci siano danni alla salute legati al lavoro svolto
Nei casi previsti dalla legge le visite verificano anche l’assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Costi e orari
A carico del datore di lavoro
La sorveglianza sanitaria si svolge a cura e a spese del datore di lavoro (art. 41, comma 4). Visite e accertamenti si fanno di norma durante l’orario di lavoro e il tempo impiegato, compresi gli spostamenti, conta come orario di lavoro (interpelli n. 18/2014 e n. 14/2016).
Preventivi