Servizi · 03
Formazione sulla sicurezza sul lavoro
Progettiamo i corsi di formazione sulla sicurezza a partire dall’organizzazione e dai rischi della tua azienda: la formazione obbligatoria per legge e gli approfondimenti per chi ha un ruolo nella prevenzione.
Oppure chiama 095 551931 (Catania) o 06 44291413 (Roma)

- Riferimento
- D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
- Per chi
- Lavoratori e figure della prevenzione aziendale
- Quando
- All’assunzione, al cambio di mansione e poi con aggiornamenti periodici
Come lavoriamo
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Analisi dell’azienda
Partiamo da come è organizzata la tua azienda: struttura, mansioni, tipologie di lavoratori e rischi presenti.
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Percorso su misura
I nostri formatori, qualificati e con esperienza nei servizi specialistici, propongono il percorso adatto alle tue esigenze.
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Corsi e approfondimenti
Ai corsi obbligatori per legge aggiungiamo, quando serve, approfondimenti sulle competenze richieste da chi ha un ruolo nella sicurezza aziendale.
Abbiamo esperienza con aziende ed enti di grandi, medie e piccole dimensioni.
A cosa serve la formazione
Per il D.Lgs. 81/2008 la formazione è una misura generale di tutela: trasmette ai lavoratori e alle altre figure della prevenzione le conoscenze e le procedure per lavorare in sicurezza e per riconoscere, ridurre e gestire i rischi.
Oltre a essere un obbligo, riduce i rischi al pari degli interventi tecnici e organizzativi, perché rende ciascuno consapevole dei pericoli del proprio lavoro e del proprio ruolo nella prevenzione.

Chi deve essere formato
L’Accordo Stato-Regioni fissa la durata minima dei corsi e la cadenza degli aggiornamenti per ogni figura. Per le figure principali:
| Figura | Durata del corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | Da 8 a 16 ore, in base al rischio | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposti | 12 ore, in aula o in videoconferenza | 6 ore ogni 2 anni |
| Dirigenti | 12 ore | 6 ore ogni 5 anni |
| Datori di lavoro | 16 ore | 6 ore ogni 5 anni |
Per i cantieri l’Accordo prevede anche un modulo di 6 ore per datori di lavoro e dirigenti dell’impresa affidataria. Per addetti antincendio e primo soccorso, RLS, RSPP e ASPP valgono regole proprie, spiegate nelle pagine dedicate.
Cosa cambia con l’Accordo del 2025
Riferimento normativo
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Sostituisce gli accordi del 2011, del 2012 e del 2016 e riunisce in un solo testo le regole su durata, contenuti e modalità dei corsi.
- Anche il datore di lavoro deve seguire un corso di 16 ore, da concludere entro maggio 2027.
- Ogni corso si chiude con una verifica finale dell’apprendimento. Gli attestati valgono in tutta Italia.
- Il datore di lavoro deve verificare che la formazione venga applicata durante il lavoro, per esempio con l’analisi degli infortuni, questionari o liste di controllo.
- Sono fissate le regole per aula, videoconferenza ed e-learning. L’e-learning è escluso per i preposti e, per la formazione specifica dei lavoratori, è ammesso di norma solo nelle aziende a rischio basso.
- In generale i corsi già svolti con gli accordi precedenti restano validi. Da maggio 2026, chiuso il periodo transitorio, i nuovi corsi seguono solo il nuovo Accordo.
Approfondimenti
- Corsi per lavoratoriFormazione generale e specifica, durate e aggiornamenti.
- Corso antincendioCorsi di livello 1, 2 e 3, durate e aggiornamenti.
- Corso di primo soccorsoLa formazione degli addetti al primo soccorso aziendale.
- Corso per RLSIl corso per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Corso RSPP per datori di lavoroIl corso per il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP.
Preventivi